Art. 13.
(Versamento dei contributi allo sviluppo).

      1. Le modalità per l'attribuzione e il versamento dei contributi all'ideazione e allo sviluppo dei materiali editoriali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), sono disciplinate con decreto del direttore generale dell'Agenzia. Il medesimo decreto disciplina anche le condizioni e la documentazione richieste a tale fine.
      2. Il versamento dei contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2), è subordinato all'emanazione della delibera di cui al comma 1 dell'articolo 10.
      3. Il versamento dei contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 2), è disposto dal direttore generale dell'Agenzia ed è effettuato tramite prelievo dal conto dell'impresa di produzione cinematografica indipendente di cui all'articolo 11.